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Canone Telecom

per il giudice è illegittimo



(PubliWeb) Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, Prof. Giuseppe D'Angelo, ha accolto il ricorso di un utente ed ha stabilito che la Telecom dovrà rimborsare i canoni percepiti dall'uomo oltre che pagare le spese di giudizio. La sentenza è stata chiara: il canone che Telecom chiede ai suoi utenti è illegittimo. Il clamore è d'obbligo.



Il Giudice, dopo aver esaminato il disposto dell'art. 3 del D.P.R. n. 318/97 (che impone alla Telecom l'incarico di fornire "il servizio universale" su tutto il territorio nazionale), ha ritenuto che il servizio consiste nella fornitura di alcuni servizi, ma nella norma non viene nominato il canone di abbonamento. Il comma 4 infatti attribuisce il servizio alla società Telecom S.p.A. ed aggiunge che suddetto servizio viene effettuato dallo stesso gestore, ma dal 1° Gennaio 1998, può essere espletato anche da altre società di telecomunicazioni. La sentenza definisce che il contratto di utenza telefonica intervenuto tra le parti è un "contratto di adesione", per questo motivo è necessario verificare la eventuale vessatorietà della clausola che prevede il pagamento del canone di abbonamento, facendo riferimento all'art. 1469 bis del Codice Civile. La clausola predisposta da Telecom Italia, secondo il Giudice, genera uno squilibrio tra diritti e obblighi: dal lato dell'utente, al pagamento del canone, non corrisponderebbe infatti alcun servizio erogato dall'operatore. Di conseguenza si creano situazioni ritenute paradossali, come il pagamento del canone di linea in un periodo (bimestre) in cui l'utente non ha generato traffico telefonico di alcun genere. La clausola è quindi considerata ingiusta e vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile e, quindi, è stata dichiarata inefficace.

I Link :
Telecom Italia