(PUBLIWEB)
ASPETTI LEGALI DEL PRIMO SOCCORSO Parte 2°
Colui che presta soccorso, se disgraziatamente, anziché migliorare, provoca un peggioramento della condizione della persona soccorsa, può incorrere, come già illustrato nell’articolo precedente, nei reati di lesioni od omicidio colposo. Se ciò dovesse accadere, le probabilità di condanna a carico del soccorritore occasionale sarebbero però mitigate dall’art. 54 del Codice Penale. Detta norma stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto (nel nostro caso, lesioni od omicidio) per esservi stato costretto dalla necessità di salvare la persona soccorsa dal pericolo grave ed attuale di un danno rilevante alla persona stessa, pericolo né volontariamente causato dal soccorritore, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo.
Occorre poi in ogni caso che l’azione messa in atto, anche se tecnicamente errata, fosse proporzionale al pericolo. A rigore di tale proposito non sarà senz’altro punito chi, per soccorrere una persona folgorata e, pertanto, in pericolo di soffocamento a causa della lingua ritiratasi, leda le labbra e le gengive per ridistendere la lingua e consentire all’infortunato di avere praticata la respirazione assistita. Questa norma viene in genere applicata in tutti quei casi ove vi sia certezza che il soccorritore abbia, seppur causando ulteriori lesioni, salvato il soggetto da morte sicura in base alla tipologia dell’incidente occorso.
Rubrica sul Primo Soccorso a cura di
Eugenio Palisi
Soccorritore Volontario 118
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