FISCO: UE, ITALIA MODIFICHI IVA AGENZIE VIAGGIO
La Commissione europea ha
l'applicazione del regime Iva speciale delle agenzie di
viaggio.
La richiesta e' stata trasmessa sotto forma di parere
motivato, che costituisce la seconda fase del procedimento di
infrazione previsto dall'articolo 226 del trattato Ce.
Se gli
Stati membri citati non si conformano al parere motivato
entro due mesi, la Commissione puo' ricorrere alla Corte di
giustizia della Comunita' europea.
Questi gli altri paesi richiamati dall'Ue: Polonia, Paesi
Bassi, Portogallo, Francia, Finlandia, Grecia e Repubblica
ceca.
''L'applicazione non uniforme della normativa Ue in tutta
l'Unione - ha commentato il commissario Kovacs, responsabile
per la fiscalita' e l'unione doganale - puo' comportare
vantaggi competitivi per gli operatori stabiliti in
determinati Stati membri, uno stato di cose che il mercato
interno non puo' tollerare.
Il lungo elenco dei paesi
coinvolti in procedimenti di infrazione dimostra ancora una
volta l'esigenza di semplificare le norme Iva applicabili
agli agenzie di viaggio e mette in evidenza l'importanza di
riprendere il dibattito sulla proposta volta a semplificare
le norme per tale categoria, presentata dalla Commissione nel
2002''.
val/sam/lv