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FISCO: UE, ITALIA MODIFICHI IVA AGENZIE VIAGGIO

La Commissione europea ha l'applicazione del regime Iva speciale delle agenzie di viaggio.
La richiesta e' stata trasmessa sotto forma di parere motivato, che costituisce la seconda fase del procedimento di infrazione previsto dall'articolo 226 del trattato Ce.
Se gli Stati membri citati non si conformano al parere motivato entro due mesi, la Commissione puo' ricorrere alla Corte di giustizia della Comunita' europea. Questi gli altri paesi richiamati dall'Ue: Polonia, Paesi Bassi, Portogallo, Francia, Finlandia, Grecia e Repubblica ceca.
''L'applicazione non uniforme della normativa Ue in tutta l'Unione - ha commentato il commissario Kovacs, responsabile per la fiscalita' e l'unione doganale - puo' comportare vantaggi competitivi per gli operatori stabiliti in determinati Stati membri, uno stato di cose che il mercato interno non puo' tollerare.
Il lungo elenco dei paesi coinvolti in procedimenti di infrazione dimostra ancora una volta l'esigenza di semplificare le norme Iva applicabili agli agenzie di viaggio e mette in evidenza l'importanza di riprendere il dibattito sulla proposta volta a semplificare le norme per tale categoria, presentata dalla Commissione nel 2002''. val/sam/lv