IMMIGRATI: DIRETTIVA UE, DETENZIONE E ESPULSIONE MINORI PUNTI DISCUSSI
Possibilita' di detenzione
fino a 18 mesi, divieto di reingresso per cinque anni e
autorizzazione ad espellere anche i minori: sono i punti piu'
controversi della direttiva sui rimpatri, approvata oggi
dall'Europarlamento di Strasburgo.
Il testo si basa sul principio di ''ritorno'' per tutti i
clandestini in situazione di irregolarita' (con la sola
esclusione dei richiedenti asilo), sia verso il paese di
origine, sia verso un paese di transito con il quale siano
stati stretti degli accordi.
Il ''sans papier'' avra' un
tempo fra i 7 e i 30 giorni per andarsene volontariamente,
tempo che potra' essere allungato in modo ''appropriato'' in
alcune circostanze, come nel caso della presenza di minori in
eta' scolastica o altre ragioni familiari e sociali.
Nel caso di ''rischio di fuga'' o di rifiuto
dell'espulsione, e' previsto l'arresto e la detenzione fino
ad un massimo di 18 mesi.
Il testo prevede comunque la
possibilita' di accesso ai centri di detenzione da parte
delle organizzazioni non governative, la possibilita' di fare
ricorso contro l'espulsione e il diritto dei clandestini
all'assistenza giuridica.
Attualmente la detenzione non prevede limiti in sette
paesi europei (Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania,
Olanda e Gran Bretagna).
I paesi con la normativa piu'
favorevole, come la Francia (dove la detenzione e' consentita
per un massimo di 32 giorni), non saranno obbligati ad
allinearsi, cosi' come Irlanda, Gran Bretagna e Danimarca, i
tre stati che beneficiano della totale sovranita' interna per
questioni legate alla giustizia e agli affari interni.
L'espulsione comportera' automaticamente un divieto di
ingresso nella Ue per un massimo di 5 anni, che potrebbero
aumentare in caso di ''minaccia grave'' per l'ordine e la
sicurezza.
Anche i minori, accompagnati o meno dalla famiglia,
potranno essere rinchiusi nei centri di detenzione.
La
direttiva vuole garantire la possibilita' di ''accesso
all'educazione'' e chiede agli Stati membri di tenere conto
''dell'interesse principale del bambino'', ma autorizza
l'espulsione dei minori non accompagnati anche verso paesi
dove non siano presenti ne' un tutore, ne' i familiari, ma
solo ''strutture d'accoglienza adeguate''.
Approfondimenti:
La Camera dei Deputati
Il sito dell'Eliseo