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MUTUI: NOTARIATO, REGOLE CERTE PER LA PORTABILITA' NELLA NUOVA GUIDA

Le istruzioni per i cittadini che Notariato e da 11 Associazioni dei consumatori.
Indicazioni chiare inserite nella nuova edizione della Guida per il cittadino Mutuo Informato realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme ad Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori alla luce delle modiche introdotte dalla legge 40/2007, meglio conosciuta come decreto Bersani-bis, e dalla Finanziaria 2008.
Sono quindi ora tre gli strumenti a disposizione del consumatore: la rinegoziazione, la ''portabilita''' (o surrogazione), e il ''cambio'' del mutuo (mutuo di sostituzione).
La rinegoziazione e' un nuovo accordo tra il cliente e la propria banca: riguarda principalmente il tasso e/o la durata.
La legge Finanziaria 2008 (l.
244/2007) ha stabilito che e' sempre possibile per la banca e il debitore variare senza spese le condizioni del contratto di mutuo mediante scrittura privata anche non autenticata.
E nei casi in cui la banca richieda la formalizzazione della rinegoziazione in forma notarile o autentica, il Consiglio Nazionale del Notariato ha comunicato la disponibilita' a una concreta riduzione dei compensi dovuti. La portabilita' (o surrogazione), introdotta dalla legge 40/2007, prevede che il mutuatario possa accordarsi con una nuova banca per avere un altro mutuo con cui estinguere quello con la banca originaria che non puo' opporsi.
Il nuovo prestito sara' garantito dalla stessa ipoteca gia' concessa a garanzia del mutuo originario. E' inoltre sempre possibile, per usufruire di condizioni piu' favorevoli, ricorrere al mutuo di sostituzione: estinguere il vecchio mutuo per accenderne uno nuovo presso la stessa o un'altra banca.
Anche se in questo caso il cittadino dovra' considerare i non trascurabili costi. red-rf/sam/ss