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LOMBARDIA/STATUTO: I PUNTI PRINCIPALI DELLA NUOVA CARTA

Ecco i punti principali del nuovo La Lombardia viene definita Regione autonoma.
Tra i principi: si riconosce la persona ''come fondamento della comunita' regionale''.
Si affermano ''il diritto alla vita in ogni sua fase'', la famiglia, il lavoro e l'impresa.
Si riconoscono la ''chiesa cattolica e le altre confessioni religiose'', si perseguono le tradizioni cristiane e civili e ''la valorizzazione delle identita' storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio''.
E' la formulazione piu' moderna e piu' precisa del principio di sussidiarieta' che si possa trovare in statuti o atti costitutivi.
Si specificano la sussidiarieta' orizzontale (''si favorisce l'iniziativa dei cittadini singoli o associati'') e la sussidiarieta' verticale che riguarda il rapporto con gli enti locali.
Viene istituito il CAL (Consiglio autonomie locali), con poteri estremamente piu' incisivi e forti dell'attuale Conferenza delle autonomie (per esempio deve dare parere sul bilancio della Regione).
I Consiglieri regionali restano 80 (uno ogni 120 mila abitanti); viene istituita la figura dei sottosegretari fino a un numero massimo di 4.
Il Consiglio e' eletto a suffragio diretto.
La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali.
Valorizzazione del Consiglio regionale.
Il Consiglio ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa.
Vengono potenziate le sue funzioni di legislazione, programmazione ed alta amministrazione, e quelle di controllo e di valutazione degli effetti concreti delle leggi.
Il rapporto costo-benefici degli interventi regionali e' sottoposto ad esame prima e dopo l'approvazione delle disposizioni piu' importanti.
Il Consiglio puo' istituire su materie di interesse regionale Commissioni di inchiesta o indagini conoscitive Sulle nomine di competenza della Giunta, i nominati sono chiamati entro trenta giorni dalla Commissione consiliare competente a illustrare il proprio curriculum e a predisporre obiettivi e linee d'azione relativi all'incarico ricevuto No ai monogruppi.
I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo entrano a far parte del Gruppo Misto.
Viene introdotta la mozione di sfiducia al Presidente della Giunta (motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti) che deve essere discussa non prima di tre e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
Viene introdotta anche la censura verso gli Assessori.
Transizione: in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Regionale, le elezioni sono indette entro tre mesi. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.
Le funzioni del Consiglio Regionale sono prorogate fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni.
E' istituita la Commissione garante dello Statuto quale organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformita' dell'attivita' regionale allo Statuto.
Referendum abrogativo: la legge porta da 90mila a 300 mila le firme autenticate necessarie Pari opportunita': la Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunita' tra uomini e donne in ogni campo.
Viene istituita la festa regionale della Lombardia res-rus/sam/lv