LOMBARDIA/STATUTO: I PUNTI PRINCIPALI DELLA NUOVA CARTA
Ecco i punti principali del nuovo
La Lombardia viene definita Regione autonoma.
Tra i
principi: si riconosce la persona ''come fondamento della
comunita' regionale''.
Si affermano ''il diritto alla vita in
ogni sua fase'', la famiglia, il lavoro e l'impresa.
Si
riconoscono la ''chiesa cattolica e le altre confessioni
religiose'', si perseguono le tradizioni cristiane e civili e
''la valorizzazione delle identita' storiche, culturali e
linguistiche presenti sul territorio''.
E' la formulazione piu' moderna e piu' precisa del
principio di sussidiarieta' che si possa trovare in statuti o
atti costitutivi.
Si specificano la sussidiarieta'
orizzontale (''si favorisce l'iniziativa dei cittadini
singoli o associati'') e la sussidiarieta' verticale che
riguarda il rapporto con gli enti locali.
Viene istituito il
CAL (Consiglio autonomie locali), con poteri estremamente
piu' incisivi e forti dell'attuale Conferenza delle autonomie
(per esempio deve dare parere sul bilancio della Regione).
I Consiglieri regionali restano 80 (uno ogni 120 mila
abitanti); viene istituita la figura dei sottosegretari fino
a un numero massimo di 4.
Il Consiglio e' eletto a suffragio
diretto.
La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio
di tutti i territori provinciali.
Valorizzazione del Consiglio regionale.
Il Consiglio ha
autonomia di bilancio, amministrativa, contabile,
patrimoniale, funzionale e organizzativa.
Vengono potenziate
le sue funzioni di legislazione, programmazione ed alta
amministrazione, e quelle di controllo e di valutazione degli
effetti concreti delle leggi.
Il rapporto costo-benefici
degli interventi regionali e' sottoposto ad esame prima e
dopo l'approvazione delle disposizioni piu' importanti.
Il Consiglio puo' istituire su materie di interesse
regionale Commissioni di inchiesta o indagini conoscitive
Sulle nomine di competenza della Giunta, i nominati sono
chiamati entro trenta giorni dalla Commissione consiliare
competente a illustrare il proprio curriculum e a predisporre
obiettivi e linee d'azione relativi all'incarico ricevuto
No ai monogruppi.
I Consiglieri che non aderiscono a nessun
gruppo entrano a far parte del Gruppo Misto.
Viene introdotta la mozione di sfiducia al Presidente
della Giunta (motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei
componenti) che deve essere discussa non prima di tre e non
oltre venti giorni dalla sua presentazione.
Viene introdotta anche la censura verso gli Assessori.
Transizione: in caso di scioglimento anticipato del
Consiglio Regionale, le elezioni sono indette entro tre
mesi.
Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta
regionale e il Presidente in carica.
Le funzioni del
Consiglio Regionale sono prorogate fino al completamento
delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove
elezioni.
E' istituita la Commissione garante dello Statuto quale
organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della
conformita' dell'attivita' regionale allo Statuto.
Referendum abrogativo: la legge porta da 90mila a 300 mila
le firme autenticate necessarie Pari opportunita': la
Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari
opportunita' tra uomini e donne in ogni campo.
Viene istituita la festa regionale della Lombardia
res-rus/sam/lv