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AGENZIA ENTRATE: REVERSE CHARGE ANCHE PER GESTIONE RIFIUTI

L'ambito di applicazione del alla lavorazione dei rottami, purche' questi conservino la loro natura di beni non piu' utilizzabili per gli scopi originari se non sottoposti a successive trasformazioni.
Lo precisa l'Agenzia delle entrate con la circolare n.
43/E di oggi, che fornisce ulteriori chiarimenti sul reverse charge, un regime fiscale con finalita' antielusive che prevede che il debitore dell'imposta sul valore aggiunto sia il cessionario. In particolare, tra i beni alle cui cessioni risulta applicabile l'inversione contabile rientrano non solo i rottami, i cascami, la carta da macero e gli stracci, ma anche il materiale qualificabile come rottame e derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
Una definizione che comprende il cosiddetto ''pronto al forno'', un prodotto che, pur essendo classificato sul piano merceologico come una materia prima secondaria, ai fini fiscali viene considerato comunque un rottame fino alla sua utilizzazione finale attraverso la rifusione. La circolare precisa inoltre che il meccanismo del reverse charge, gia' utilizzabile per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera e d'appalto volte a trasformare i rottami metallici non ferrosi in semilavorati non ferrosi, si applica anche alle lavorazioni di rottami ferrosi e di altre materie riciclabili come il vetro e la plastica, a condizione che si ottengano sempre prodotti qualificabili come rottami. red-rf/rf/ss