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CONTRADA: LETTERA NAPOLITANO A SELVA, NESSUNA MARCIA INDIETRO

Nessuna ''marcia indietro'' da parte Il capo dello Stato si e' attenuto alle disposizioni costituzionali in materia e ha constatato la mancanza dei requisiti necessari per la prosecuzione dell'iter della procedura di concessione della grazia pur tenedo conto del favor rei.
A puntualizzarlo e' lo stesso Napolitano in una lettera di risposta al senatore Gustavo Selva (An) che gli aveva inviato una lettera sulla questione diffusa dal senatore a mezzo delle agenzie di stampa.
Nella lettera il capo dello Stato fa in particolare osservare che non si puo' procedere alla grazia se richiesta come sconfessione del giudice di merito. Di seguito il testo integrale della lettera di Napolitano. ''Nella lettera pervenutami ieri mi chiede di concedere di ufficio la grazia al dottor Bruno Contrada, comunicandomi che questi le ha dichiarato, con decisa determinazione, che non presentera' mai domanda di grazia ne' ha mai autorizzato alcuno a farlo in sua vece: e cio' in quanto egli si sente ''in scienza e coscienza innocente dalle colpe che hanno portato alla sentenza definitiva di condanna''. Quanto esposto nella sua lettera e' in linea con le dichiarazioni piu' volte rese a organi di stampa dal Contrada e dal suo legale.
Questi, dopo avermi trasmesso - il 20 dicembre scorso - una ''implorazione in favore di Bruno Contrada'', ha successivamente assunto che essa non andava considerata come domanda di grazia, ma solo come sollecitazione al Capo dello Stato perche' attivasse motu proprio la procedura per l'atto di clemenza; ha inoltre precisato la intenzione - sua e del Contrada - di presentare ricorso per la revisione della condanna ritenuta profondamente ingiusta. Nell'esercitare il potere costituzionale di ''concedere le grazie e commutare le pene'' mi sono sempre doverosamente attenuto ai principi indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
200 del 2006 e ai precedenti che non fossero in contrasto con detti principi. Infatti, la necessita' di avviare l'attivita' istruttoria in presenza di una ''iniziativa'' di soggetti legittimati (condannato, suoi familiari e avvocato) - principio precedentemente affermato anche dal giudice amministrativo - e' ora chiaramente deducibile dalla citata sentenza della Corte costituzionale.
A tale principio mi sono pertanto ispirato, nell'ottica del favor rei, anche quando la qualificazione della istanza come domanda di grazia poteva prestarsi a dubbi interpretativi : solo a questo titolo ho percio' interessato il Ministero della Giustizia perche' avviasse l'attivita' istruttoria prevista dall'art.
681 del codice di procedura penale subito dopo aver ricevuto la ''implorazione'' dell'avvocato Lipera. Tale mio passo non aveva quindi nulla a che vedere con l'avvio di una procedura per la concessione d'ufficio della grazia che avrei dovuto, se di cio' si fosse trattato, espressamente evidenziare. Come risulta dalla citata sentenza n.
200 del 2006 della Corte costituzionale, all'avvio d'ufficio dell'istruttoria non puo' procedersi in assenza dei presupposti che legittimerebbero il successivo atto di clemenza, e in particolare di quello in base al quale la grazia non puo' mai costituire un improprio rimedio volto a sindacare la correttezza della decisione penale adottata dal giudice. Questa ultima affermazione trova conferma nel messaggio che il Presidente Sca'lfaro invio' ai Presidenti delle Camere il 24 ottobre 1997 ove sostenne che ''qualora applicata a breve distanza dalla sentenza definitiva di condanna'', la grazia ha ''il significato di una valutazione di merito opposta a quella del magistrato, configurando un ulteriore grado di giudizio che non esiste nell'ordinamento e determinando un evidente pericolo di conflitto di fatto tra poteri''. E' questa la ragione per la quale, nel prendere doverosamente atto che, a seguito delle dichiarazioni di Contrada e del suo legale, la ''implorazione'' dell'avvocato non doveva essere configurata come domanda di grazia, ho comunicato al Ministro della Giustizia, il 9 gennaio scorso, che la procedura aperta su quella base non poteva dunque avere ulteriore corso : non vi e' stata pertanto alcuna ''marcia indietro'', come si e' volgarmente affermato da qualche parte, ne' tantomeno ho subi'to condizionamenti di sorta. Inoltre, disporre d'ufficio l'istruttoria per la concessione della grazia in pendenza di procedimenti per il rinvio della esecuzione della pena o l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, motivati con le gravi condizioni di salute del Contrada, avrebbe indebitamente sovrapposto una procedura a carattere straordinario ed eccezionale a ordinari rimedi penitenziari : sovrapposizione, anche questa, inammissibile alla luce della sentenza n.
200 del 2006. E' esclusivamente nella sede giurisdizionale che le condizioni di salute del Contrada dovranno ora essere prese in esame.
Non puo' esserle pero' sfuggito che, per comprensibili ragioni umanitarie, di esse mi sono gia' fatto carico quando, essendomi state segnalate dal legale del Contrada nella sua ''implorazione'', ho richiesto al presidente del tribunale di sorveglianza di valutare l'opportunita' di anticipare l'udienza nel corso della quale di esse doveva discutersi per decidere sulla loro compatibilita' con la detenzione carceraria; anticipazione che, con apprezzabile sensibilita', e' stata disposta.
Per quanto riguarda infine le considerazioni critiche da lei ampiamente svolte nella sua lettera circa la fondatezza della sentenza definitiva di condanna emessa nei confronti del Contrada, e' evidente l'impossibilita' per il Presidente della Repubblica di raccoglierle a qualunque titolo, esprimendo valutazioni indebite su una decisione della magistratura''. min/sam/ss