CONTRADA: LETTERA NAPOLITANO A SELVA, NESSUNA MARCIA INDIETRO
Nessuna ''marcia indietro'' da parte
Il capo dello Stato si e' attenuto alle disposizioni
costituzionali in materia e ha constatato la mancanza dei
requisiti necessari per la prosecuzione dell'iter della
procedura di concessione della grazia pur tenedo conto del
favor rei.
A puntualizzarlo e' lo stesso Napolitano in una lettera di
risposta al senatore Gustavo Selva (An) che gli aveva inviato
una lettera sulla questione diffusa dal senatore a mezzo
delle agenzie di stampa.
Nella lettera il capo dello Stato fa
in particolare osservare che non si puo' procedere alla
grazia se richiesta come sconfessione del giudice di merito.
Di seguito il testo integrale della lettera di
Napolitano.
''Nella lettera pervenutami ieri mi chiede di concedere di
ufficio la grazia al dottor Bruno Contrada, comunicandomi che
questi le ha dichiarato, con decisa determinazione, che non
presentera' mai domanda di grazia ne' ha mai autorizzato
alcuno a farlo in sua vece: e cio' in quanto egli si sente
''in scienza e coscienza innocente dalle colpe che hanno
portato alla sentenza definitiva di condanna''.
Quanto esposto nella sua lettera e' in linea con le
dichiarazioni piu' volte rese a organi di stampa dal Contrada
e dal suo legale.
Questi, dopo avermi trasmesso - il 20
dicembre scorso - una ''implorazione in favore di Bruno
Contrada'', ha successivamente assunto che essa non andava
considerata come domanda di grazia, ma solo come
sollecitazione al Capo dello Stato perche' attivasse motu
proprio la procedura per l'atto di clemenza; ha inoltre
precisato la intenzione - sua e del Contrada - di presentare
ricorso per la revisione della condanna ritenuta
profondamente ingiusta.
Nell'esercitare il potere costituzionale di ''concedere le
grazie e commutare le pene'' mi sono sempre doverosamente
attenuto ai principi indicati dalla Corte costituzionale con
la sentenza n.
200 del 2006 e ai precedenti che non fossero
in contrasto con detti principi.
Infatti, la necessita' di avviare l'attivita' istruttoria in
presenza di una ''iniziativa'' di soggetti legittimati
(condannato, suoi familiari e avvocato) - principio
precedentemente affermato anche dal giudice amministrativo -
e' ora chiaramente deducibile dalla citata sentenza della
Corte costituzionale.
A tale principio mi sono pertanto
ispirato, nell'ottica del favor rei, anche quando la
qualificazione della istanza come domanda di grazia poteva
prestarsi a dubbi interpretativi : solo a questo titolo ho
percio' interessato il Ministero della Giustizia perche'
avviasse l'attivita' istruttoria prevista dall'art.
681 del
codice di procedura penale subito dopo aver ricevuto la
''implorazione'' dell'avvocato Lipera.
Tale mio passo non aveva quindi nulla a che vedere con
l'avvio di una procedura per la concessione d'ufficio della
grazia che avrei dovuto, se di cio' si fosse trattato,
espressamente evidenziare.
Come risulta dalla citata sentenza n.
200 del 2006 della
Corte costituzionale, all'avvio d'ufficio dell'istruttoria
non puo' procedersi in assenza dei presupposti che
legittimerebbero il successivo atto di clemenza, e in
particolare di quello in base al quale la grazia non puo' mai
costituire un improprio rimedio volto a sindacare la
correttezza della decisione penale adottata dal giudice.
Questa ultima affermazione trova conferma nel messaggio che
il Presidente Sca'lfaro invio' ai Presidenti delle Camere il
24 ottobre 1997 ove sostenne che ''qualora applicata a breve
distanza dalla sentenza definitiva di condanna'', la grazia
ha ''il significato di una valutazione di merito opposta a
quella del magistrato, configurando un ulteriore grado di
giudizio che non esiste nell'ordinamento e determinando un
evidente pericolo di conflitto di fatto tra poteri''.
E' questa la ragione per la quale, nel prendere
doverosamente atto che, a seguito delle dichiarazioni di
Contrada e del suo legale, la ''implorazione'' dell'avvocato
non doveva essere configurata come domanda di grazia, ho
comunicato al Ministro della Giustizia, il 9 gennaio scorso,
che la procedura aperta su quella base non poteva dunque
avere ulteriore corso : non vi e' stata pertanto alcuna
''marcia indietro'', come si e' volgarmente affermato da
qualche parte, ne' tantomeno ho subi'to condizionamenti di
sorta.
Inoltre, disporre d'ufficio l'istruttoria per la
concessione della grazia in pendenza di procedimenti per il
rinvio della esecuzione della pena o l'applicazione di una
misura alternativa alla detenzione, motivati con le gravi
condizioni di salute del Contrada, avrebbe indebitamente
sovrapposto una procedura a carattere straordinario ed
eccezionale a ordinari rimedi penitenziari :
sovrapposizione, anche questa, inammissibile alla luce della
sentenza n.
200 del 2006.
E' esclusivamente nella sede giurisdizionale che le
condizioni di salute del Contrada dovranno ora essere prese
in esame.
Non puo' esserle pero' sfuggito che, per
comprensibili ragioni umanitarie, di esse mi sono gia' fatto
carico quando, essendomi state segnalate dal legale del
Contrada nella sua ''implorazione'', ho richiesto al
presidente del tribunale di sorveglianza di valutare
l'opportunita' di anticipare l'udienza nel corso della quale
di esse doveva discutersi per decidere sulla loro
compatibilita' con la detenzione carceraria; anticipazione
che, con apprezzabile sensibilita', e' stata disposta.
Per quanto riguarda infine le considerazioni critiche da
lei ampiamente svolte nella sua lettera circa la fondatezza
della sentenza definitiva di condanna emessa nei confronti
del Contrada, e' evidente l'impossibilita' per il Presidente
della Repubblica di raccoglierle a qualunque titolo,
esprimendo valutazioni indebite su una decisione della
magistratura''.
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