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PRIVACY: GARANTE, NO A SPAM TELEFONICO CON SMS E MMS

Non ne potevano piu' dei continui sms quegli invii che per loro erano solo fonte di disturbo ed aver espressamente revocato il consenso all'uso dei propri dati.
Stanchi della pubblicita' e di inutili rassicurazioni, due clienti hanno segnalato la vicenda al Garante privacy, il quale al temine di accertamenti, condotti anche presso la societa', ha vietato ad H3g l'uso dei dati personali di tutti gli abbonati ad un determinato servizio telefonico perche' trattati in modo illecito.
L'Autorita', spiega una nota, ha prescritto al gestore l'adozione di misure organizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere piu' messaggi pubblicitari.
Per il servizio in questione, la societa' non aveva tenuto conto delle istanze di revoca del consenso dei propri clienti e continuava ad inviare sms e mms pubblicitari incorrendo cosi' in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti di una molteplicita' di abbonati.
La normativa stabilisce invece che si possano inviare lecitamente messaggi pubblicitari (sms, mms, e-mail) solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati; prescrive inoltre che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati.
Dagli accertamenti era emerso invece che i dati personali di coloro che stipulavano un contratto telefonico con la societa' - ed avevano inizialmente manifestato il loro consenso a ricevere pubblicita' - confluivano in una banca dati che proprio riguardo al consenso non veniva mai di fatto aggiornata.
Le istanze di revoca, successive alla stipula del contratto, volte a far cessare gli invii pubblicitari rimanevano infatti inascoltate e inutilizzate per aggiornare gli archivi.
Oltre al provvedimento di divieto relativo all'uso dei dati personali, il Garante ha prescritto alla societa' una serie di misure organizzative e tecniche che dovranno essere adottate entro la fine di febbraio. ''Il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionali deve essere sempre informato, specifico e preventivo - afferma Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento - altrimenti l'attivita' e' illecita.
Anche quando il consenso e' dato puo' comunque essere sempre liberamente revocato.
Il provvedimento di divieto del Garante e', peraltro, accompagnato dall'espressa avvertenza che l'inosservanza e' punita con la reclusione da tre mesi a due anni.
Un messaggio ai disturbatori: non disturbateci con i messaggi''. res-rus/mcc