PRIVACY: GARANTE, NO A SPAM TELEFONICO CON SMS E MMS
Non ne potevano piu' dei continui sms
quegli invii che per loro erano solo fonte di disturbo ed
aver espressamente revocato il consenso all'uso dei propri
dati.
Stanchi della pubblicita' e di inutili rassicurazioni,
due clienti hanno segnalato la vicenda al Garante privacy, il
quale al temine di accertamenti, condotti anche presso la
societa', ha vietato ad H3g l'uso dei dati personali di tutti
gli abbonati ad un determinato servizio telefonico perche'
trattati in modo illecito.
L'Autorita', spiega una nota, ha prescritto al gestore
l'adozione di misure organizzative e tecniche tali da
assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere
piu' messaggi pubblicitari.
Per il servizio in questione, la
societa' non aveva tenuto conto delle istanze di revoca del
consenso dei propri clienti e continuava ad inviare sms e mms
pubblicitari incorrendo cosi' in un sistematico trattamento
illecito di dati nei confronti di una molteplicita' di
abbonati.
La normativa stabilisce invece che si possano
inviare lecitamente messaggi pubblicitari (sms, mms, e-mail)
solo dopo aver acquisito il consenso informato degli
interessati; prescrive inoltre che i dati devono essere
esatti e, se necessario, aggiornati.
Dagli accertamenti era emerso invece che i dati personali
di coloro che stipulavano un contratto telefonico con la
societa' - ed avevano inizialmente manifestato il loro
consenso a ricevere pubblicita' - confluivano in una banca
dati che proprio riguardo al consenso non veniva mai di fatto
aggiornata.
Le istanze di revoca, successive alla stipula del
contratto, volte a far cessare gli invii pubblicitari
rimanevano infatti inascoltate e inutilizzate per aggiornare
gli archivi.
Oltre al provvedimento di divieto relativo
all'uso dei dati personali, il Garante ha prescritto alla
societa' una serie di misure organizzative e tecniche che
dovranno essere adottate entro la fine di febbraio.
''Il consenso per questi messaggi pubblicitari o
promozionali deve essere sempre informato, specifico e
preventivo - afferma Giuseppe Fortunato, relatore del
provvedimento - altrimenti l'attivita' e' illecita.
Anche
quando il consenso e' dato puo' comunque essere sempre
liberamente revocato.
Il provvedimento di divieto del Garante
e', peraltro, accompagnato dall'espressa avvertenza che
l'inosservanza e' punita con la reclusione da tre mesi a due
anni.
Un messaggio ai disturbatori: non disturbateci con i
messaggi''.
res-rus/mcc