AVVOCATI: GARANTE PRIVACY, STOP A USO IMPRONTE DIGITALI PER PRATICANTI
Non si possono installare sistemi
di formazione forense, evitare assembramenti, eliminare code
o scoraggiare abusivi scambi di tesserini.
Il sistema e'
sproporzionato rispetto ai fini che intende perseguire.
Lo
stop e' del Garante privacy che, con un provvedimento di cui
e' stato relatore Mauro Paissan, ha vietato al Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il
trattamento, in qualunque forma, dei dati biometrici dei
praticanti ed ha avviato un'istruttoria per verificare se vi
siano i presupposti per contestare le violazioni concernenti
irregolarita' nell'informativa e la mancata notificazione
all'Autorita' prevista in questi casi dalla legge.
La vicenda, arrivata all'attenzione del Garante a seguito
della segnalazione di alcuni praticanti, inizia ad ottobre
dello scorso anno quando il Consiglio dell'Ordine installa in
prossimita' delle aule dove si tengono i corsi un sistema di
rilevazione di dati biometrici ed inizia ad acquisire le
impronte digitali dei praticanti con l'intento di concludere
le operazioni di raccolta entro gennaio 2008 ed inibire
successivamente l'ingresso a tutti coloro che non abbiamo
fornito le loro impronte.
Nel disporre il divieto il Garante,
pur riconoscendo al Consiglio dell'Ordine il compito di
verificare la effettiva partecipazione dei praticanti alla
Scuola, ha constatato che il trattamento effettuato era
illecito perche' non conforme ai principi di necessita' e
proporzionalita'.
L'uso delle impronte digitali - afferma il
Garante - se puo' essere giustificato per obiettive e
documentate esigenze di sicurezza di beni e persone in
situazioni di elevato rischio, non puo' invece ritenersi
lecito per generiche esigenze di sicurezza e di ausilio al
rispetto delle regole scolastiche.
Verifiche piu' rispettose
della sfera personale degli individui possono essere
disposte, ad esempio, attraverso l'utilizzazione di tesserini
magnetici o controlli ''a vista'' dei partecipanti.
Il
trattamento, inoltre, e' stato ritenuto non proporzionato
anche sotto l'aspetto tecnico: il sistema prevede infatti la
centralizzazione in un unico archivio dei codici
identificativi derivati dall'esame delle impronte, anziche'
un sistema meno invasivo quale la memorizzazione dei singoli
codici su badge nell'esclusiva disponibilita' dei
praticanti.
Non idonea anche l'informativa che si limita a delineare
solo le finalita' del trattamento, senza includere gli altri
elementi prescritti dal Codice privacy.
Irregolare, infine,
la mancata predisposizione di un sistema alternativo di
ingresso in aula per chi non potesse o non intendesse
acconsentire alla rilevazione delle impronte.
res-rus/mcc