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AVVOCATI: GARANTE PRIVACY, STOP A USO IMPRONTE DIGITALI PER PRATICANTI

Non si possono installare sistemi di formazione forense, evitare assembramenti, eliminare code o scoraggiare abusivi scambi di tesserini.
Il sistema e' sproporzionato rispetto ai fini che intende perseguire.
Lo stop e' del Garante privacy che, con un provvedimento di cui e' stato relatore Mauro Paissan, ha vietato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il trattamento, in qualunque forma, dei dati biometrici dei praticanti ed ha avviato un'istruttoria per verificare se vi siano i presupposti per contestare le violazioni concernenti irregolarita' nell'informativa e la mancata notificazione all'Autorita' prevista in questi casi dalla legge.
La vicenda, arrivata all'attenzione del Garante a seguito della segnalazione di alcuni praticanti, inizia ad ottobre dello scorso anno quando il Consiglio dell'Ordine installa in prossimita' delle aule dove si tengono i corsi un sistema di rilevazione di dati biometrici ed inizia ad acquisire le impronte digitali dei praticanti con l'intento di concludere le operazioni di raccolta entro gennaio 2008 ed inibire successivamente l'ingresso a tutti coloro che non abbiamo fornito le loro impronte.
Nel disporre il divieto il Garante, pur riconoscendo al Consiglio dell'Ordine il compito di verificare la effettiva partecipazione dei praticanti alla Scuola, ha constatato che il trattamento effettuato era illecito perche' non conforme ai principi di necessita' e proporzionalita'.
L'uso delle impronte digitali - afferma il Garante - se puo' essere giustificato per obiettive e documentate esigenze di sicurezza di beni e persone in situazioni di elevato rischio, non puo' invece ritenersi lecito per generiche esigenze di sicurezza e di ausilio al rispetto delle regole scolastiche.
Verifiche piu' rispettose della sfera personale degli individui possono essere disposte, ad esempio, attraverso l'utilizzazione di tesserini magnetici o controlli ''a vista'' dei partecipanti.
Il trattamento, inoltre, e' stato ritenuto non proporzionato anche sotto l'aspetto tecnico: il sistema prevede infatti la centralizzazione in un unico archivio dei codici identificativi derivati dall'esame delle impronte, anziche' un sistema meno invasivo quale la memorizzazione dei singoli codici su badge nell'esclusiva disponibilita' dei praticanti. Non idonea anche l'informativa che si limita a delineare solo le finalita' del trattamento, senza includere gli altri elementi prescritti dal Codice privacy.
Irregolare, infine, la mancata predisposizione di un sistema alternativo di ingresso in aula per chi non potesse o non intendesse acconsentire alla rilevazione delle impronte.
res-rus/mcc