SANITA': CASSAZIONE, PER SANGUE INFETTO RESPONSABILE ANCHE MIN.SALUTE
''Nelle ipotesi di infezioni da hbv,
il reato di epidemia colposa per la mancanza dell'elemento
della volontaria diffusione di germi patogeni'' bensi'
''quello di lesioni o omicidio colposi''.
E' quanto si legge
nella pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 581/08)
diffusa oggi a firma del primo presidente, Vincenzo Carbone.
''La prescrizione per l'azione di danno nei confronti del
Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla
'tracciabilita'' del sangue - afferma la Cassazione - decorre
non dal giorno della eseguita trasfuzione, ne' da quello in
cui sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensi' dal
giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della
riconducibilita' del suo stato morboso alla tarsfusione
subita''.
L'onere della prova della provenienza del sangue
utilizzato e dei controlli eseguiti, aggiunge la Cassazione,
''grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura
sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della
documentazione sulla 'tracciabilita''' (principio della
vicinanza della prova).
A giudizio dell'Unione forense per la tutela dei diritti
dell'uomo ''questa sentenza avra' un impatto fondamentale
sulle migliaia di cause pendenti dinanzi ai tribunali di
tutta Italia''.
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