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SANITA': CASSAZIONE, PER SANGUE INFETTO RESPONSABILE ANCHE MIN.SALUTE

''Nelle ipotesi di infezioni da hbv, il reato di epidemia colposa per la mancanza dell'elemento della volontaria diffusione di germi patogeni'' bensi' ''quello di lesioni o omicidio colposi''.
E' quanto si legge nella pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 581/08) diffusa oggi a firma del primo presidente, Vincenzo Carbone. ''La prescrizione per l'azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla 'tracciabilita'' del sangue - afferma la Cassazione - decorre non dal giorno della eseguita trasfuzione, ne' da quello in cui sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensi' dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilita' del suo stato morboso alla tarsfusione subita''.
L'onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti, aggiunge la Cassazione, ''grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla 'tracciabilita''' (principio della vicinanza della prova). A giudizio dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo ''questa sentenza avra' un impatto fondamentale sulle migliaia di cause pendenti dinanzi ai tribunali di tutta Italia''. res-rg/leo/lv