INFORTUNI LAVORO: ECCO SANZIONI.
AMMENDA ALTERNATIVA ALL'ARRESTO
Un regime sanzionatorio pesante, ma
sulla sicurezza.
Il decreto legislativo approvato dal
Consiglio dei Ministri, e che e' stato oggetto di una lunga
concertazione con la parti sociali protrattasi fino ad oggi
pomeriggio, prevede la possibilita' di tramutare l'arresto
(stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende
considerate fortemente a rischio) con il pagamento di una
ammenda non inferiore a 8.000 euro e non superire a 24.000.
Nel testo iniziale l'esclusivita' dell'arresto (da sei mesi a
due anni) era previsto quando il datore di lavoro non avesse
effettuato la valutazione dei rischi nel caso di centrali
termoeletriche, fabbriche di esplosivi, aziende industriali
con piu' di 200 dipendenti, aziende estrattive con oltre 50
dipendenti, cliniche, aziende con rischi biologici o che si
occupano dello smaltimento e della bonifica dell'amianto.
Nell'ultima versione l'arresto previsto va da 6 mesi ad un
anno e mezzo e puo' essere tramutato in ammenda pecuniaria.
Il giudice puo' decidere in questo senso, su richiesta
dell'imputato, solo a precise condizioni: che il datore di
lavoro abbia provveduto a mettersi in regola con gli
adempimenti, che la violazione non sia stata causa di
infortuni, che il soggetto non abbia gia' riportato condanna
definitiva per la violazione di norme sulla prevenzione degli
infortuni.
La contravvenzione si estingue decorso un periodo
di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha
operato la sostituzione dell'arresto, senza che l'imputato
abbia commesso ulteriori reati in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro.
lsa/mcc/bra