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INFORTUNI LAVORO: ECCO SANZIONI.
AMMENDA ALTERNATIVA ALL'ARRESTO


Un regime sanzionatorio pesante, ma sulla sicurezza.
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, e che e' stato oggetto di una lunga concertazione con la parti sociali protrattasi fino ad oggi pomeriggio, prevede la possibilita' di tramutare l'arresto (stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio) con il pagamento di una ammenda non inferiore a 8.000 euro e non superire a 24.000. Nel testo iniziale l'esclusivita' dell'arresto (da sei mesi a due anni) era previsto quando il datore di lavoro non avesse effettuato la valutazione dei rischi nel caso di centrali termoeletriche, fabbriche di esplosivi, aziende industriali con piu' di 200 dipendenti, aziende estrattive con oltre 50 dipendenti, cliniche, aziende con rischi biologici o che si occupano dello smaltimento e della bonifica dell'amianto. Nell'ultima versione l'arresto previsto va da 6 mesi ad un anno e mezzo e puo' essere tramutato in ammenda pecuniaria.
Il giudice puo' decidere in questo senso, su richiesta dell'imputato, solo a precise condizioni: che il datore di lavoro abbia provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti, che la violazione non sia stata causa di infortuni, che il soggetto non abbia gia' riportato condanna definitiva per la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni.
La contravvenzione si estingue decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione dell'arresto, senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. lsa/mcc/bra