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INFORTUNI LAVORO: ECCO LE NOVITA' DEL DECRETO-SICUREZZA

Un provvedimento complesso di 303 Consiglio dei Ministri, che ora passa all'esame della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, prima di tornare a Palazzo Chigi per il via libera definitivo.
Il decreto, frutto di mesi di concertazione con le parti sociali, e che ha visto la Confindustria piuttosto critica sulla parte sanzionatoria, riordina tutta la normativa in materia, appesantita da una stratificazione di 30 anni.
E' previsto un coordinamento nei controlli, il potenziamento del ruolo dell'Inail, ma anche attivita' promozionali e di formazione nelle scuole e nelle universita' per sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Specificati precisi obblighi per datori di lavoro e lavoratori e infine le sanzioni quando le norme non vengono rispettate.
Nei reati piu' gravi (mancata relazione sulla valutazione dei rischi in imprese molto a rischio) e' previsto il carcere fino ad un anno e mezzo, con possibilita' di tramutare l'arresto in ammenda da 8.000 a 24.000 euro.
Tra le novita', il finanziamento di progetti formativi dedicate alle piccole e micro imprese e il finanziamento delle attivita' nelle scuole e universita' volte ad inserire percorsi formativi sulle tematiche della salute e della sicurezza.
Le amministrazioni pubbliche promuoveranno specifiche iniziative rivolte agli immigrati e alle donne. La vigilanza sull'applicazione delle norme sulla sicurezza e' svolta dalle Asl e dai vigili del fuoco.
Ma anche gli ispettori del Ministero del lavoro possono esercitare attivita' di vigilanza.
Il personale delle pubbliche amministrazioni assegnato alle attivita' di vigilanza non puo' prestare ad alcuni titolo attivita' di consulenza. Norme particolarmente severe riguardano il contrasto del lavoro nero.
Gli ispettori del ministero possono sospendere un'attivita' imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non in regola in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori, oppure in caso di reiterate violazioni della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi e designare il responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza (funzioni queste non delegabili). Deve inoltre nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di evacuazione in caso di pericolo immediato.
Il datore di lavoro deve anche adempiere agli obblighi di informazione e formazione e consentire l'accesso in luoghi con specifici rischi soltanto al personale adeguatamente addestrato. Anche i lavoratori devono rispettare determinati obblighi: utilizzare correttamente le attrezzature, osservare le disposizioni impartite dai dirigenti, segnalare immediatamente eventuali deficienze o malfunzionamento di mezzi, sottoporsi ai controlli sanitari. Quello delle sanzioni e' stato il capitolo piu' spinoso da definire, sottoposto a modifiche fino all'ultima ora.
E' punito con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro il datore di lavoro che omette la relazione sulla valutazione dei rischi o che non provvede alla nomina del responsabile del servizi prevenzione e sicurezza.
Nei casi di imprese ad alta pericolosita' (centrali termoelettriche, imprese in cui si entra a contatto con l'amianto o altri materiali cancerogeni, fabbriche di esplosivi), l'omessa relazione sulla valutazione dei rischi porta all'arresto da 6 mesi a 18 mesi.
Ma il giudice puo' tramutare il carcere con un'ammenda da 8.000 a 24.000 euro se il datore di lavoro si mette subito in regola, se la violazione non ha portato ad infortuni e se il reato sia stato commesso da un soggetto che non sia stato gia' condannato definitivamente per violazione di norme sulla prevenzione e la sicurezza.
Previste poi altre sanzioni intermedie per reati meno gravi. Anche il medico competente incorre in sanzioni, con l'arresto fino ad un mese o l'ammenda da 500 e 2.500 euro se non consegna al datore di lavoro la documentazione in suo possesso, quando termina l'incarico.
Il lavoratore rischia l'arresto fino ad un mese e l'ammenda da 200 a 600 euro se non rispetta le istruzioni impartite dal datore di lavoro, se non usa correttamente i mezzi e le attrezzature, non utilizza in modo appropriato i mezzi di protezione. lsa/mcc/bra