INFORTUNI LAVORO: ECCO LE NOVITA' DEL DECRETO-SICUREZZA
Un provvedimento complesso di 303
Consiglio dei Ministri, che ora passa all'esame della
Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni
parlamentari, prima di tornare a Palazzo Chigi per il via
libera definitivo.
Il decreto, frutto di mesi di concertazione con le parti
sociali, e che ha visto la Confindustria piuttosto critica
sulla parte sanzionatoria, riordina tutta la normativa in
materia, appesantita da una stratificazione di 30 anni.
E'
previsto un coordinamento nei controlli, il potenziamento del
ruolo dell'Inail, ma anche attivita' promozionali e di
formazione nelle scuole e nelle universita' per
sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Specificati precisi obblighi per datori di lavoro e
lavoratori e infine le sanzioni quando le norme non vengono
rispettate.
Nei reati piu' gravi (mancata relazione sulla
valutazione dei rischi in imprese molto a rischio) e'
previsto il carcere fino ad un anno e mezzo, con possibilita'
di tramutare l'arresto in ammenda da 8.000 a 24.000 euro.
Tra le novita', il finanziamento di progetti formativi
dedicate alle piccole e micro imprese e il finanziamento
delle attivita' nelle scuole e universita' volte ad inserire
percorsi formativi sulle tematiche della salute e della
sicurezza.
Le amministrazioni pubbliche promuoveranno
specifiche iniziative rivolte agli immigrati e alle donne.
La vigilanza sull'applicazione delle norme sulla sicurezza
e' svolta dalle Asl e dai vigili del fuoco.
Ma anche gli
ispettori del Ministero del lavoro possono esercitare
attivita' di vigilanza.
Il personale delle pubbliche
amministrazioni assegnato alle attivita' di vigilanza non
puo' prestare ad alcuni titolo attivita' di consulenza.
Norme particolarmente severe riguardano il contrasto del
lavoro nero.
Gli ispettori del ministero possono sospendere
un'attivita' imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di
personale non in regola in misura pari o superiore al 20% del
totale dei lavoratori, oppure in caso di reiterate violazioni
della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro.
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei
rischi e designare il responsabile del servizio di
prevenzione e sicurezza (funzioni queste non delegabili).
Deve inoltre nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e di evacuazione in caso di pericolo
immediato.
Il datore di lavoro deve anche adempiere agli
obblighi di informazione e formazione e consentire l'accesso
in luoghi con specifici rischi soltanto al personale
adeguatamente addestrato.
Anche i lavoratori devono rispettare determinati obblighi:
utilizzare correttamente le attrezzature, osservare le
disposizioni impartite dai dirigenti, segnalare
immediatamente eventuali deficienze o malfunzionamento di
mezzi, sottoporsi ai controlli sanitari.
Quello delle sanzioni e' stato il capitolo piu' spinoso da
definire, sottoposto a modifiche fino all'ultima ora.
E'
punito con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 4.000 a
12.000 euro il datore di lavoro che omette la relazione sulla
valutazione dei rischi o che non provvede alla nomina del
responsabile del servizi prevenzione e sicurezza.
Nei casi di
imprese ad alta pericolosita' (centrali termoelettriche,
imprese in cui si entra a contatto con l'amianto o altri
materiali cancerogeni, fabbriche di esplosivi), l'omessa
relazione sulla valutazione dei rischi porta all'arresto da 6
mesi a 18 mesi.
Ma il giudice puo' tramutare il carcere con
un'ammenda da 8.000 a 24.000 euro se il datore di lavoro si
mette subito in regola, se la violazione non ha portato ad
infortuni e se il reato sia stato commesso da un soggetto che
non sia stato gia' condannato definitivamente per violazione
di norme sulla prevenzione e la sicurezza.
Previste poi altre
sanzioni intermedie per reati meno gravi.
Anche il medico competente incorre in sanzioni, con
l'arresto fino ad un mese o l'ammenda da 500 e 2.500 euro se
non consegna al datore di lavoro la documentazione in suo
possesso, quando termina l'incarico.
Il lavoratore rischia
l'arresto fino ad un mese e l'ammenda da 200 a 600 euro se
non rispetta le istruzioni impartite dal datore di lavoro, se
non usa correttamente i mezzi e le attrezzature, non utilizza
in modo appropriato i mezzi di protezione.
lsa/mcc/bra