PRIVACY: GARANTE, INFORMAZIONI COMMERCIALI NE ASSICURINO TUTELA
Le modalita' con cui vengono resi noti
liceita', correttezza e non eccedenza nel loro trattamento e
nei tempi di conservazione.
E' quanto ribadito dal Garante
nell'accogliere il ricorso di una persona che aveva chiesto
invano ad una societa' di business information di cancellare
alcuni dati relativi alla propria attivita' non perche'
falsi, ma perche' riportati in maniera incompleta e quindi
lesivi della propria immagine all'esterno.
In particolare, si
trattava di dati inerenti al fallimento, avvenuto piu' di
vent'anni prima e poi chiuso per assenza di passivo, di una
societa' di cui il ricorrente era socio.
Il database gestito
dalla societa' viene utilizzato da coloro che operano nel
mondo degli affari per ottenere informazioni circa
l'affidabilita' e la solvibilita' di persone o societa' con
le quali eventualmente instaurare rapporti commerciali.
L'Autorita' ha ritenuto che le informazioni presenti nella
banca dati venivano messe a disposizione di un amplissimo
numero di persone in maniera incompleta e fuorviante: in
particolare, non erano indicate infatti le ragioni che
avevano portato alla chiusura del fallimento, pure presenti
nei registri pubblici e, soprattutto, si continuava ad
associare l'interessato ad un evento, peraltro avvenuto
ventidue anni prima, relativo ad un altro soggetto giuridico,
cioe' la societa' fallita.
Il Garante ha percio' disposto la sospensione della
visibilita' dell'informazione relativa al fallimento laddove
figuri associata direttamente al ricorrente.
L'Autorita' ha ricordato di aver gia' deciso, in vista
dell'elaborazione del previsto codice deontologico in
materia, di avviare un procedimento di verifica riguardo
all'uso dei dati per finalita' di informazione commerciale.
res-mpd/mcc/ss