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PRIVACY: GARANTE, INFORMAZIONI COMMERCIALI NE ASSICURINO TUTELA

Le modalita' con cui vengono resi noti liceita', correttezza e non eccedenza nel loro trattamento e nei tempi di conservazione.
E' quanto ribadito dal Garante nell'accogliere il ricorso di una persona che aveva chiesto invano ad una societa' di business information di cancellare alcuni dati relativi alla propria attivita' non perche' falsi, ma perche' riportati in maniera incompleta e quindi lesivi della propria immagine all'esterno.
In particolare, si trattava di dati inerenti al fallimento, avvenuto piu' di vent'anni prima e poi chiuso per assenza di passivo, di una societa' di cui il ricorrente era socio.
Il database gestito dalla societa' viene utilizzato da coloro che operano nel mondo degli affari per ottenere informazioni circa l'affidabilita' e la solvibilita' di persone o societa' con le quali eventualmente instaurare rapporti commerciali. L'Autorita' ha ritenuto che le informazioni presenti nella banca dati venivano messe a disposizione di un amplissimo numero di persone in maniera incompleta e fuorviante: in particolare, non erano indicate infatti le ragioni che avevano portato alla chiusura del fallimento, pure presenti nei registri pubblici e, soprattutto, si continuava ad associare l'interessato ad un evento, peraltro avvenuto ventidue anni prima, relativo ad un altro soggetto giuridico, cioe' la societa' fallita.
Il Garante ha percio' disposto la sospensione della visibilita' dell'informazione relativa al fallimento laddove figuri associata direttamente al ricorrente.
L'Autorita' ha ricordato di aver gia' deciso, in vista dell'elaborazione del previsto codice deontologico in materia, di avviare un procedimento di verifica riguardo all'uso dei dati per finalita' di informazione commerciale. res-mpd/mcc/ss