FISCO: ENTRATE, OPZIONE PER REGIME SPECIALE TASSAZIONE SIIQ SCADE 30/4
Le Siiq, societa' di investimento
potranno esercitare l'opzione, per quest'anno, in fase di
prima applicazione, fino al 30 aprile 2008.
Avranno inoltre
la possibilita' di accedere al regime per le societa' quotate
nei mercati europei, innalzamento dei diritti di voto e di
quelli di partecipazione agli utili al 2%.
L'Agenzia delle Entrate, con una circolare, fornisce
indicazioni dettagliate per l'applicazione del regime
speciale di tassazione delle Siiq, tenendo conto anche delle
novita' introdotte con la finanziaria 2008.
Il nuovo regime, che si caratterizza per la tassazione
degli utili solo al momento della distribuzione ai soci e non
in capo alla societa', ha l'obiettivo di sviluppare il
mercato immobiliare degli affitti accrescendo la trasparenza
e rendendolo competitivo rispetto agli altri paesi europei.
Piu' in particolare, per accedere al regime e' necessario che
nessun socio abbia, direttamente o indirettamente, piu' del
51% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del
51% dei diritti di partecipazione agli utili, mentre le
azioni devono essere possedute per almeno un 35% da soci che
non possiedono al momento dell'opzione direttamente o
indirettamente piu' del 2% dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria e piu' del 2% dei diritti di partecipazione agli
utili.
I requisiti per accedere al regime in fase di prima
applicazione della normativa vanno posseduti entro il 30
aprile 2008.
Il prelievo, per quanto concerne l'attivita' che
usufruisce del regime speciale, la cosiddetta gestione
esente, non avviene in capo alla societa' ma in capo ai soci
al momento della distribuzione dell'utile.
E' stabilito dalla
legge che la societa' deve distribuire almeno l'85%
dell'utile netto derivante dall'attivita' di locazione
immobiliare e dal possesso di partecipazioni in Siiq e Siinq
(societa' immobiliari non quotate).
Sull'utile distribuito si
applica, in genere, una ritenuta alla fonte del 20% che
scende al 15% se l'utile e' riferibile a contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo stipulati in base ad
accordi definiti fra le organizzazioni della proprieta'
edilizia e quelle degli inquilini.
Non viene invece applicata
alcuna ritenuta nel caso di utili derivanti dalla gestione
esente corrisposti a forme di previdenza complementare, ad
organismi di investimento collettivo o a gestioni individuali
di portafogli.
Qualora non vengano distribuiti almeno l'85% degli utili
la Siiq decade dal regime speciale dallo stesso esercizio di
formazione degli utili non distribuiti.
Si ha la decadenza
dal regime anche qualora non venga rispettato per due
esercizi consecutivi uno dei due parametri di prevalenza
dell'attivita' di locazione immobiliare (parametro
patrimoniale o parametro reddituale) previsti dalla legge.
Si decade inoltre dal regime quando si perde la residenza nel
territorio dello Stato ai fini fiscali, la perdita della
forma giuridica di spa, la revoca dell'ammissione ai mercati
regolamentati, il superamento da parte di un socio della
soglia del 51% di diritti di voto e di partecipazione agli
utili.
Non comporta l'esclusione il mancato rispetto dei
criteri di diluizione di almeno il 35% delle azioni in quote
non superiori al 2%.
red/mcc/alf