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FISCO: ENTRATE, OPZIONE PER REGIME SPECIALE TASSAZIONE SIIQ SCADE 30/4

Le Siiq, societa' di investimento potranno esercitare l'opzione, per quest'anno, in fase di prima applicazione, fino al 30 aprile 2008.
Avranno inoltre la possibilita' di accedere al regime per le societa' quotate nei mercati europei, innalzamento dei diritti di voto e di quelli di partecipazione agli utili al 2%. L'Agenzia delle Entrate, con una circolare, fornisce indicazioni dettagliate per l'applicazione del regime speciale di tassazione delle Siiq, tenendo conto anche delle novita' introdotte con la finanziaria 2008.
Il nuovo regime, che si caratterizza per la tassazione degli utili solo al momento della distribuzione ai soci e non in capo alla societa', ha l'obiettivo di sviluppare il mercato immobiliare degli affitti accrescendo la trasparenza e rendendolo competitivo rispetto agli altri paesi europei. Piu' in particolare, per accedere al regime e' necessario che nessun socio abbia, direttamente o indirettamente, piu' del 51% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51% dei diritti di partecipazione agli utili, mentre le azioni devono essere possedute per almeno un 35% da soci che non possiedono al momento dell'opzione direttamente o indirettamente piu' del 2% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 2% dei diritti di partecipazione agli utili.
I requisiti per accedere al regime in fase di prima applicazione della normativa vanno posseduti entro il 30 aprile 2008. Il prelievo, per quanto concerne l'attivita' che usufruisce del regime speciale, la cosiddetta gestione esente, non avviene in capo alla societa' ma in capo ai soci al momento della distribuzione dell'utile.
E' stabilito dalla legge che la societa' deve distribuire almeno l'85% dell'utile netto derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e dal possesso di partecipazioni in Siiq e Siinq (societa' immobiliari non quotate).
Sull'utile distribuito si applica, in genere, una ritenuta alla fonte del 20% che scende al 15% se l'utile e' riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati in base ad accordi definiti fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle degli inquilini.
Non viene invece applicata alcuna ritenuta nel caso di utili derivanti dalla gestione esente corrisposti a forme di previdenza complementare, ad organismi di investimento collettivo o a gestioni individuali di portafogli. Qualora non vengano distribuiti almeno l'85% degli utili la Siiq decade dal regime speciale dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.
Si ha la decadenza dal regime anche qualora non venga rispettato per due esercizi consecutivi uno dei due parametri di prevalenza dell'attivita' di locazione immobiliare (parametro patrimoniale o parametro reddituale) previsti dalla legge. Si decade inoltre dal regime quando si perde la residenza nel territorio dello Stato ai fini fiscali, la perdita della forma giuridica di spa, la revoca dell'ammissione ai mercati regolamentati, il superamento da parte di un socio della soglia del 51% di diritti di voto e di partecipazione agli utili.
Non comporta l'esclusione il mancato rispetto dei criteri di diluizione di almeno il 35% delle azioni in quote non superiori al 2%. red/mcc/alf